L’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ha istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, per cercare di dare un contributo concreto alla promozione, all’avvio ed al rafforzamento dell’imprenditoria femminile con l’obiettivo di massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo sosterrà imprese femminili di qualsiasi dimensione, purché abbiano la sede legale e/o operativa in tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di due direttrici: 1) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, ovvero le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. È previsto che anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile, possano presentare la domanda . 2) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, ovvero le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Le agevolazioni vengono concesse ai sensi ed entro i limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ma anche alle imprese che non soddisfino le condizioni del predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro. Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.
La forma e la misura delle agevolazioni sono in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste. Per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni sono a fondo perduto per un importo massimo pari a: 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00; 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00; Per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni sono previste sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato e sono così articolate: per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato; per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate con contributo a fondo perduto.
Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale. In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.