Nel proseguire l’analisi del work for equity valutiamo adesso insieme quali sono i possibili benefici fiscali previsti dalla normativa per i collaboratori esterni. Le prestazioni possono essere remunerate con strumenti finanziari, esenti da imposte dirette. A tal proposito l’art. 27, comma 4 del D.L. 179/2012 prevede che “le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”. L’esenzione, è valida esclusivamente per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società. Possiamo quindi affermare che l’attribuzione di azioni, quote o strumenti finanziari ai fini del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali azioni. Non sono altresì previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel work for equity da parte dei beneficiari.
Se si dovessero conseguire plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso queste verranno, come normalmente avviene, assoggettate a tassazione al momento della cessione in capo al soggetto venditore. Nel caso sia dovuta, è’ prevista l’applicazione dell’IVA sulla prestazione, quindi in questi casi il soggetto prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere una fattura. Inoltre, il valore imponibile è soggetto a rilevanza ai fini contributivi. A rendere indubbiamente interessante il work for equity ci sono i numerosi vantaggi previsti sia per le start-up e le PMI innovative che per i lavoratori autonomi che prestano la loro collaborazione.
Per la start-up lo strumento si traduce in un minor costo. Dal punto di vista del lavoratore, sebbene questo si accolli una parziale condivisione del rischio di impresa, c’è una maggiore stabilità (si ottiene un contratto di lavoro) e coinvolgimento (alle quote/azioni corrispondono diritti di voto e di controllo). Inoltre, in caso di successo dell’attività della start-up le prospettive di guadagno, rispetto ad un inquadramento da dipendente, potrebbero essere molto più elevate. L’insieme di questi elementi dovrebbe favorire la costituzione di un team di lavoro fortemente orientato e determinato a perseguire gli stessi obiettivi. Possiamo, tutto sommato, così sintetizzare i principali vantaggi: a) Le start-up possono usufruire delle prestazioni lavorative di cui necessitano, indispensabili per avviare l’attività, emettendo strumenti finanziari, invece di effettuare pagamenti in denaro; b) I lavoratori e i professionisti possono acquisire strumenti finanziari, a fronte della prestazione resa, incrementando così la loro partecipazione nell’azienda senza dover computare gli stessi ai fini fiscali, nel calcolo del reddito complessivo.