Probabilmente siamo stati tra i primi a parlare diffusamente di NFT e, pur avendo sempre evidenziato sia le caratteristiche che le opportunità, abbiamo allo stesso tempo sempre cercato di sottolineare le possibili criticità. D’altra parte la storia ci insegna che ogni innovazione è accompagnata da più o meno lunghi periodi destabilizzazione. Il mondo NFT non sfugge alla storia. Le recenti sospensioni delle vendite di NFT in alcune piattaforme specializzate a causa del sempre maggior numero di casi di plagio e truffa, sembra segnare una momentanea battuta di arresto del mercato dei non fungibile token. Il mondo del gaming, della finanza, dell’ arte e dell’ abbigliamento, sono i principali settori in cui il ricorso agli NFT è maggiormente diffuso. Ad esempio, il settore artistico, particolarmente soggetto ai rischi connessi alla potenziale riproduzione di massa e alla distribuzione online non autorizzata, ha costretto numerosi artisti ad avvicinarsi a queste tecnologie, mossi dall’esigenza di attribuire alle proprie opere il massimo grado di certezza in termini di autenticità, accelerando così il processo di digitalizzazione artistica.
La rapida diffusione degli NFT rende necessario misurarsi con alcune tematiche giuridiche nuove e particolarmente complesse che spesso creano ed hanno causato significative anomalie del mercato. Ad esempio, l’utilizzo degli NFT getta le basi per controversie giuridiche legate all’attribuzione dell’effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale. Secondo recenti indagini, l’ottanta percento circa degli NFT di nuovo conio, sono stati imposti dalle piattaforme di vendita realizzandoli in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa, per cui soggetti estranei alla titolarità di un’opera hanno la possibilità di creare un NFT dell’opera stessa e di cederlo a terzi, senza il consenso del titolare dell’opera e dei diritti di proprietà intellettuale, violando la normativa sui diritti di proprietà intellettuale spettanti all’autore dell’opera.
Un’altra criticità è quella relativa alla tutela del consumatore nell’ambito delle transazioni B2C. La normativa vigente presta grande attenzione alla tutela del consumatore indipendentemente dal fatto che l’acquisto avvenga in presenza o online, prevedendo obblighi di trasparenza a carico del venditore e mettendo a disposizione del consumatore i relativi strumenti di tutela. Nel caso delle transazioni sugli NFT, a causa della complessità delle tecnologie che consentono le negoziazioni, le tutele normalmente previste non è detto che possano essere sempre adeguatamente garantite. Di conseguenza i principi di trasparenza previsti per consumatore e il diritto di recesso potrebbero non essere applicabili negli acquisti degli NFT.
È necessario quindi trovare un punto di equilibrio, perché indubbiamente il mondo dei non fungibile token ha acquisito un’importanza notevole in numerosi settori, basti pensare alla digital art. Ciò che si teme è che, mancando un quadro giuridico definito oltre che standard tecnici condivisi, le innegabili potenzialità degli NFT ne escano ridimensionate. A livello comunitario, un anno e mezzo fa, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento “Markets in crypto-assets” all’interno del “Pacchetto Finanza Digitale” che ha l’obiettivo di disciplinare il mondo digitale delle “crypto attività”. Questa proposta è stata formulata per cercare di garantire certezza del diritto e tutela degli stakeholder, sostenendo al tempo stesso l’innovazione tecnologica ed il suo impiego da parte delle imprese. Da più parti nel mondo dell’arte, della moda, dell’economia ci si augura che la proposta di Regolamento, possa includere anche i non fungibile token, e questa sarebbe l’occasione per definire un quadro normativo che faciliterebbe la diffusione degli NFT, risolvendo alcuni dei nodi irrisolti sull’uso di una delle tecnologie più interessanti per i settori dell’arte, del gaming, della moda e della finanza.